Non vogliamo cambiare il mondo, ma rendere più facile la vita con il diabete. E ci riusciremo...
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.1 - Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata "JANASDIA - Associazione
Scientifica Sarda Diabete – ONLUS - APS”, avente le caratteristiche
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art.2 - Sede
L’Associazione ha sede in Olbia, nell’Unità Operativa di diabetologia
e malattie metaboliche della ASL n. 2, Ospedale Civile
San Giovanni di Dio, Viale Aldo Moro.
Art.3 - Oggetto sociale
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo
di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale
di attività di interesse generale a favore di associati, loro
familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati - della propria
attività nei seguenti settori: Promozione di Studi ed Iniziative
indirizzate alla popolazione affetta da Diabete Mellito e
da Malattie Metaboliche.
La popolazione affetta dalle diverse forme di malattie diabetiche
conta oggi in Italia circa 3 milioni e 600 mila persone.
La malattia porta a una forte riduzione della qualità della
vita, per questo le indicazioni terapeutiche devono essere seguite
costantemente; con l’esperienza scientifica si è compresa
l’importanza di fornire ai pazienti le giuste motivazioni.
L’associazione si propone, pertanto, di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, sostenendo iniziative
volte alla riduzione dello svantaggio della popolazione diabetica
attraverso:
1. La promozione di iniziative, anche associative, volte alla
formazione del paziente diabetico, anche in collaborazione con
le associazioni dei pazienti, per rendere più efficace la lotta
contro il diabete e le malattie metaboliche in genere. In
particolare, attività che educhino il paziente diabetico alla
gestione quotidiana della malattia, con differenziazioni legate
al tipo di diabete.
2. L’organizzazione di eventi destinati ai pazienti con
l’obiettivo di favorire e orientare la loro motivazione nella
gestione quotidiana della malattia, riducendo le difficoltà
legate alla patologia (ad es. regate, corsi di corretta alimentazione
o eventi “residenziali” che prevedano il soggiorno
presso luoghi di volta in volta stabiliti e la partecipazione
diretta dei pazienti diabetici alle attività di cucina, sport,
etc.).
3. Lo svolgimento di attività di formazione nei confronti dei
familiari dei pazienti, in modo che possano agire come tutor
nei confronti degli stessi e sostenerli nella gestione quotidiana
della malattia.
È espressamente previsto il divieto di svolgere attività diverse
da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
Le attività connesse sono svolte in via accessoria e secondaria
rispetto a quelle istituzionali sopra indicate, e riguardano:
1. L’organizzazione di iniziative formative, seminari, convegni
in campo diabetologico, volti ad “allargare” alla popolazione
la conoscenza del diabete, permettendo così al paziente
diabetico di poter essere maggiormente integrato nella comunità,
e di avere un ruolo attivo nella gestione della sua patologia,
potendo interagire più facilmente e consapevolmente con
essa.
2. Lo svolgimento di attività di formazione in campo diabetologico
e metabolico, promuovendo la qualificazione e
l’aggiornamento del personale sanitario che ruota attorno al
paziente diabetico, nonché la partecipazione ad iniziative,
anche associative, con altri operatori sanitari, altre associazioni
scientifiche e professionali nel campo della sanità.
3. La promozione di ricerche, studi, contributi di esperienze
nella materia di propria competenza, anche attraverso convegni
di studio, incontri, seminari, riunioni sul diabete e sulle
malattie metaboliche, utilizzando sia supporti cartacei che
telematici, e non ultimo assegnando borse di studio, assegni e
contributi di ricerca in favore di giovani ricercatori meritevoli,
in particolare se socialmente svantaggiati, per lo svolgimento
di attività finalizzate al perseguimento dei suoi scopi
istituzionali relativamente al diabete e alle malattie metaboliche.
Art.4 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento
deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria.
Art.5 - Soci
Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore
età, nonché le Società, Enti italiani e/o stranieri,
purché condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano
alla realizzazione di tali scopi.
Con riferimento al rapporto associativo e alle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
pertanto, è prevista una disciplina uniforme.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci sono di tre categorie:
a) SOCI PROMOTORI: sono Soci Promotori le persone che hanno
partecipato alla costituzione dell’Associazione e comunque anche
coloro che venissero pur nel futuro cooptati dal Consiglio
Direttivo per prestazioni della propria opera e/o specifica
competenza e/o personalità di particolare rilievo ed utilità
al fine di innalzare gli scopi dell’associazione.
b) SOCI BENEMERITI: sono Soci Benemeriti le persone, le società,
gli enti, ammessi dal Consiglio di Amministrazione, che
contribuiscono in modo rilevante all’attività
dell’associazione mediante il versamento di una o più quote
associative di particolare entità o contribuiscano al miglior
sviluppo dell’associazione stessa mediante donazioni, eredità
e/o legati di beni mobili ed immobili.
Non hanno diritto di voto.
c) SOCI EFFETTIVI: sono Soci effettivi le persone, le società,
gli enti che contribuiscono all’attività dell’associazione mediante
il versamento in denaro di una quota associativa minima
annua, fissata dal Consiglio di Amministrazione.
L’accettazione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo
nella prima seduta utile dopo la presentazione della domanda
di adesione da parte dell’associando, accompagnata dal
parere proponente di almeno due soci.
La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso e,
per i soci effettivi, anche per il mancato versamento della
quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in
qualunque momento.
L’esclusione è deliberata nei confronti del socio che danneggi
materialmente e/o moralmente l’associazione, dal Consiglio Direttivo.
I versamenti e/o i conferimenti effettuati a qualsiasi titolo
dai soci e/o dai terzi, contribuiscono a costituire il fondo
comune dell’associazione e non saranno in alcun caso restituiti.
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione
del Consiglio Direttivo. Essi versano ogni anno la quota associativa,
sono titolari del diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti
e per la nomina e le deliberazioni degli organi direttivi
dell’Associazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non
è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono
presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, mediante
apposita raccomandata A/R.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve
motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione
all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della deliberazione di rigetto, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva
convocazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa
richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede
dell’Associazione.
Art.6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili
ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici
e privati, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio e degli avanzi netti di gestione.
Le entrate della ONLUS sono costituite:
- dalle quote associative;
- da erogazioni liberali in denaro o in natura;
- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della
partecipazione ad esse;
- da cessioni gratuite di beni;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale, quale ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico
valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di attività aventi finalità sociali.
L’associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale.
Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire la quota di
versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione
all’associazione da parte di chi intende aderire
all’associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quello originario.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare né per
successione a titolo universale.
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il
patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa
di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della 23
dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge vigente al momento dello scioglimento.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto,
utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo
di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
Art.7 - Organi sociali
Sono Organi dell’associazione:
a) Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente
Onorario, il Vice-Presidente (i due ultimi, se nominati);
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Assemblea dei Soci;
d) L’Amministratore Delegato (se nominato);
e) Il Segretario-Tesoriere;
f) Il Collegio dei Probiviri.
Art.8 - Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo
e rimane in carica per anni tre.
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale
della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le
operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo
il proprio scopo statutario.
Il Vice-Presidente (quando nominato) sostituisce il Presidente
nei casi di assenza o di impedimento. Quando manchi il Vice-
Presidente e non sia stato nominato l’Amministratore Delegato
di cui al precedente punto (art.7) assumerà la Presidenza temporanea
il Consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga utile e necessario
per il miglior sviluppo dell’Associazione, può nominare un Amministratore
delegato indicando nel conferimento dell’incarico
la limitatezza delle funzioni assegnate e, nel caso di autorizzazione
a firmare mandati di pagamento ed assegni in nome e
per conto dell’associazione e/o ad incassare per essa.
Il Consiglio Direttivo, ha l’obbligo di informare
dell’avvenuto conferimento di delega, tutti gli Enti e le Amministrazioni
che hanno rapporti finanziari con l’Associazione
stessa e l’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
Nella delega, verrà fissata anche la durata in carica.
Il Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo,
dura in carica un anno e si intenderà tacitamente riconfermato
di anno in anno qualora il Presidente non provveda alla
nomina di altro componente l’Associazione.
Il Presidente Onorario, quando nominato, dal Consiglio Direttivo,
dura in carica fino a quando non si verifichi una delle
situazioni di recesso o esclusione di cui al precedente art.
5.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti
compreso tra cinque e quindici.
I Soci Promotori fanno parte per diritto inestinguibile del
Consiglio Direttivo salvo il proprio recesso o l’esclusione
(art.5).
Il Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e potrà essere
riconfermato.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente,
il Vice Presidente ed il Segretario, determinandone anche poteri
e facoltà, delegando eventualmente a tali Organi, parte
delle proprie funzioni.
Determina le quote associative per i Soci Effettivi.
Delibera sull’ammissione e l’esclusione dei Soci Effettivi e
Benemeriti.
Presenta lo schema di Bilancio ed il programma di lavoro.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione
alcuna, ad eccezione delle materie che per legge
siano riservate alle competenze dell'Assemblea.
Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà
dei propri Membri e comunque almeno una volta all’anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo
ed all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente
ha valenza doppia.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal
Vice-Presidente o dall’Amministratore Delegato, se nominati.
In assenza anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano.
La rappresentanza dell’associazione spetta a Consiglio Direttivo,
nella persona del suo Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali
limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo Settore.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso,
motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente
del bilancio sociale, documentando il carattere secondario
e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione,
ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione
vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati
per la definitiva approvazione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei
documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o
ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo,
entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone
il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati
per la definitiva approvazione.
Art.10 - L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal
Consiglio di Amministrazione, ed ha funzione consultiva e/o
propositiva sull’attività dell’Associazione, sui programmi e
sui bilanci.
L'assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, delibera sul bilancio,
sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione,
sulla nomina del presidente e degli altri organi dell'associazione,
e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o
per statuto; in seduta straordinaria delibera sulle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione.
Essa potrà essere convocata anche fuori della Sede Sociale.
L’Assemblea si convoca mediante comunicazione scritta, (anche
via mail) diretta ad ogni Socio in regola con le quote sociali,
oppure mediante affissione nella Sede Sociale dell’avviso
di convocazione contenente l’Ordine del giorno, almeno quindici
giorni prima della data dell’adunanza.
L'Assemblea è regolarmente convocata, in prima convocazione,
con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno
degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
degli associati presenti o rappresentati.
Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti
gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373
del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono
farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato,
mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più
di 3 (tre) deleghe.
- L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video
attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza,
teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione.
L'Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [ quando ciò
sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio
sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello
statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Art.11 - Onerosità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia, il Consiglio Direttivo
ha la facoltà di attribuire emolumenti a persone che rivestano
particolari incarichi, nei limiti delle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata.
Art.12 - Il Segretario
Il Segretario-Tesoriere avrà il compito di mantenere aggiornati
tutti i libri che il Consiglio Direttivo deciderà di adottare
in base alle disposizioni di legge ed alle necessità
dell’associazione, e facendosi parte diligente per tutte quelle
incombenze che per natura e dimensione, richiedono
l’intervento della figura rappresentata le cui funzioni potranno
essere meglio delineate dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere dura in carica un triennio.
Potrà essere rieletto.
Art.13 - Deleghe in Assemblea
Qualora fossero impediti, i Soci potranno farsi rappresentare
nelle assemblee, con diritto anche al voto, da un altro Socio
cui avranno cura di conferire delega scritta e firmata.
Art.14 - Diritto di voto
Ogni socio presente alle assemblee, ha diritto ad un voto solo
se in regola con i versamenti delle quote sociali. Il socio
moroso potrà essere ammesso alle assemblee, su decisione del
Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
In caso di parità di voto, anche nelle assemblee, quello del
Presidente dovrà essere computato con doppio punteggio.
Art.15 - L’Amministratore Delegato
Qualora sia nominato, dovrà attenersi alle funzioni a lui demandate
nella lettera di procura da parte del Consiglio Direttivo.
L’Amministratore delegato, se non diversamente indicato nella
lettera di nomina, dura in carica un triennio e si intenderà
tacitamente riconfermato salvo comunicazione di revoca da parte
del Consiglio Direttivo che potrà avvenire in qualsiasi momento
con preavviso scritto tramite lettera raccomandata di
almeno dieci giorni.
Art.16 - I Revisori dei conti
Qualora le dimensioni dell’attività sociale, lo richiedessero,
il Consiglio Direttivo potrà integrare gli Organi della Società
con i Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta
della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e
l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezioni e
controllo, relazionando al Consiglio Direttivo.
Art.17 - I Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e
l’Associazione, o i suoi Organi, saranno sottoposte, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre
probiviri da nominarsi nella prima seduta della Assemblea.
I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili.
I probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.18 - Esercizio Sociale - Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo successivo, il Segretario-Tesoriere o quando
nominato, l’Amministratore Delegato, provvede alla compilazione
del Bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo
per la sua approvazione entro il 30 aprile successivo.
Il Consiglio di Amministrazione lo presenterà all’Assemblea
dei Soci che dovrà essere convocata entro il 31 maggio.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante
la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati
a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini
perseguiti.
È espressamente previsto l'obbligo di impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.19 - Disposizioni generali e finali
Lo scioglimento dell’Associazione prima dei termini statutari,
non potrà essere deliberato che dall'assemblea straordinaria,
convocata espressamente.
In caso di deliberazione di scioglimento, l'Assemblea eleggerà
due o più liquidatori, opzionando preventivamente i Probiviri.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio
residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto,
previo parere positivo dell’Organismo competente ai
sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta
dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore
Art.20 -
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento
alle disposizioni di legge in materia.